mercoledì 19 marzo 2014

Law&Moms: L'affido condiviso

Come anticipato,  l'affido condiviso è l'unica forma di affidamento dei figli, fatta eccezione per quelle gravi ipotesi in cui il comportamento dell'altro  genitore sia contrario all'interesse del minore, e dunque il Giudice debba necessariamente optare per l'affido esclusivo. In una simile evenienza, ciò che verrà limitata sarà la frequentazione ma non la potestà di quel genitore.

L'affido condiviso consente l'esercizio della potestà anche in modo disgiunto cosicché ciascun genitore è responsabile in toto quando i figli sono con lui.  In casi di alta conflittualità tra genitori, esso consente di suddividere in  modo equilibrato le responsabilità e la permanenza presso ciascun genitore,  mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi, ma disaccoppiandoli nel  tempo e nello spazio. Il principio fondamentale è che, anche in caso di separazione/divorzio dei  genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da  entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i  parenti di ciascun ramo genitoriale (nonni, zii, cugini etc). Questo principio,  vale per tutti i casi di cessazione di convivenza dei genitori sia per le  coppie di fatto, che per quelle di diritto. Pertanto la relazione genitore-figlio deve essere tutelata e mantenuta al di là della cessazione della convivenza dei genitori. Spetta al giudice (in caso di mancato accordo tra i genitori) determinare poi tempi e modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi dovrà contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della prole. 



Roberta




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