Come
anticipato, l'affido condiviso è l'unica forma di affidamento dei
figli, fatta eccezione per quelle gravi ipotesi in cui il comportamento
dell'altro genitore sia contrario all'interesse del minore, e dunque il
Giudice debba necessariamente optare per l'affido esclusivo. In una simile
evenienza, ciò che verrà limitata sarà la frequentazione ma non la potestà
di quel genitore.
L'affido condiviso consente l'esercizio della
potestà anche in modo disgiunto cosicché ciascun genitore è responsabile
in toto quando i figli sono con lui. In casi di alta conflittualità tra
genitori, esso consente di suddividere in modo equilibrato le
responsabilità e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo
inalterata la genitorialità di entrambi, ma disaccoppiandoli nel tempo e
nello spazio. Il principio fondamentale è che, anche in caso di
separazione/divorzio dei genitori, il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di
ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo
genitoriale (nonni, zii, cugini etc). Questo principio, vale per tutti i
casi di cessazione di convivenza dei genitori sia per le coppie di fatto,
che per quelle di diritto. Pertanto la relazione genitore-figlio deve essere
tutelata e mantenuta al di là della cessazione della convivenza dei
genitori. Spetta al giudice (in caso di mancato accordo tra i genitori) determinare
poi tempi e modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore,
fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi dovrà
contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della prole.
Roberta
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